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Il codice deontologico-Le normative-La privacy

Normative Legali

Codice Deontologico

Premettendo che l‘operatore olistico appartiene alla categoria della MNC (Medicina Non Convenzionale), andiamo a vedere quali sono i punti più salienti del codice etico degli operatori olistici.

 

Art.1

  • L’operatore olistico non interviene nella diagnosi e cura delle patologie.

 

    •  

     

     

    Art.2

    • In nessun caso l’operatore olistico dovrà sconfinare fuori dall’ambito della medicina non convenzionale, quindi dovrà attenersi a quanto imparato e non dovrà ricorrere a pratiche per il quale non sia qualificato.

    Art.3

    • L’ operatore olistico deve mantenere sempre un comportamento decoroso,deve curare la propria persona e il proprio ambiente di lavoro

    Art.4

    • L’operatore olistico e tenuto a svolgere il proprio lavoro professionale con: onesta, lealtà,dignità e integrità

     

    Art.5

    • L’ operatore olistico e tenuto a praticare il proprio lavoro professionale, attenendosi alle norme richieste dalle leggi vigenti e a rilasciare regolari documenti fiscali per la propria prestazione.

     

    Art.6

    • L’operatore olistico è tenuto alla riservatezza con il cliente: non si possono informare terzi di informazioni riguardanti il cliente.

     

    Art.7

    • In deroga all’articolo precedente, visto che non esiste riconoscimento della qualifica professionale dell’operatore olistico, nel caso di richiesta di informazioni,da parte di autorità competenti, viene lasciato all’operatore il libero arbitrio, riguardo il comportamento più adeguato.

     

     

    Art.8

    • L’operatore olistico dovrà attenersi  esclusivamente al rapporto di lavoro col cliente: quindi non dovrà assolutamente avere rapporti emotivi (abusi fisici e altri tipi di rapporti) col cliente. Se non si attiene l’operatore viola il codice etico.

     

     

    Art.9

    • La pretesa dell’operatore di guarire patologie del cliente, è una premessa per abuso di professione medica.

     

     

    Il quadro completo dell’operatore olistico e quindi questo: non deve sconfinare nell’ambito medico,quindi non deve curare una patologia, tantomeno,diagnosticarla. Non solo, se agisce in maniera renumerativa, quindi guadagnando per il suo servizio; allora deve rispettare la legge e regolarizzare la propria posizione. Non si lavora in nero, questa è una cosa che tutti gli operatori olistici devono sapere, perché si tratterebbe di evasione fiscale. Inoltre l’operatore deve essere serio e non deve farsi coinvolgere in situazione di carattere diverso a quello lavorativo,con il cliente.

    Privacy

    Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore  su scala Europea, il nuovo GDPR o Regolamento Europeo 2016/679, riguardante la protezione dei dati personali, a cui l’Italia si è formalmente adeguata a livello legislativo (Pubblicato in G.U. con D. L. n. 101 del 10/08/2018) dal 19 settembre 2018.

    – Normative

    LEGGE N. 4/2013 Disposizioni in materia di Professioni Non Organizzate

    Finalmente anche per gli Operatori DBN una legge nazionale che riconosce la loro attività come “PROFESSIONE“. Si tratta della legge n° 4/2013 diretta a disciplinare in generale le professioni non organizzate in ordini o collegi e, tra queste, inevitabilmente, le professioni relative alle Discipline Bio Naturali.

    Questa legge si applica ad ogni attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o, comunque, con il concorso di questo. Ne sono escluse le attività riservate per legge a soggetti iscritti ad albi o elenchi (per esemnpio avvocati, geometri, ecc.), le professioni sanitarie, i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio.

    E importante sapere che l’Operatore in DBN dovrà, in ogni documento e rapporto scritto con i clienti, fare espresso riferimento ad essa: la violazione di tale obbligo è sanzionata come “pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo”.

    Dopo anni di dibattiti sull’argomento, il legislatore ha deciso di non porre barriere di accesso alla Professione avendo scelto di non istituire nuovi ordini professionali di natura pubblica , oltre a quelli già esistenti.

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    Formazione Ben-Essere

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